La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di carica e, in mancanza, il piu' anziano di eta'. Della nomina e' data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)). Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

Testo vigente dal 10 dicembre 1967

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Se ne mostrano 10 su 13, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 10 dicembre 1967. 10 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri. tolto: Il Presidente rimane in carica quattro anni ed e' rieleggibile aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2. Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art6 · fonte del testo