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I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'art. 5. Il giuramento non e' ripetuto se sia stato gia' prestato in occasione di un precedente giudizio. Prima dell'inizio delle formalita' di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere riaccusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere la accusa. La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art47 · fonte del testo