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I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini; mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza. Sono egualmente esclusi dall'obbligo richiamato al comma precedente le lance, le lancette, i canotti pneumatici nonche' le altre imbarcazioni di lunghezza non superiore a 5 metri, anche se provvisti di motore della potenza non superiore a 20 cavalli o di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati. Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa, mentre quelli di cui al secondo comma possono navigare entro il limite di tre miglia. E' in facolta' dell'autorita' marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo comma e di stabilire i limiti di velocita' e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la circolazione.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13 · fonte su Normattiva