Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1986 al 13 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

((Sono natanti:

  • a)le unita' da diporto a remi;
  • b)le unita' da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle tre tonnellate purche' la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18.4 chilowatt, pari a venticinque cavalli. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorita' marittima puo' estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorita' competente per quanto attiene i limiti di velocita' e le zone dello specchio acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonche' il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1976, n.51

2

La L. 6 marzo 1976, n.51, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'imposta del valore aggiunto e' dovuta nella misura del 18 per cento".

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 13 agosto 1994

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13 · fonte su Normattiva