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((Sono natanti:

  • a)le unita' da diporto a remi;
  • b)le unita' da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.)). ((La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari)). I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorita' marittima puo' estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali. ((La navigazione e l'utilizzazione delle unita' da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorita' marittime o della navigazione interna.)). I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorita' competente per quanto attiene i limiti di velocita' e le zone dello specchio acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione. ((Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonche' la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1976, n.51

2

La L. 6 marzo 1976, n.51, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'imposta del valore aggiunto e' dovuta nella misura del 18 per cento".

Testo in vigore dal 13 agosto 1994 al 29 luglio 2003

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art13 · fonte su Normattiva