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Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge e' punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000. Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorita' marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 9/1999

    Questione infondata
    21 gennaio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 l. 26 aprile 1986, n. 193, in quanto identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 297 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare il precedente orientamento. - O. n. 297/98.

    Art. 3 cost. · Art. 1231 c.nav. · Art. 39 Norme sulla navigazione da diporto · Art. 22 Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico

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  • Ordinanza n. 297/1998

    Questione infondata
    18 luglio 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, impugnato in quanto, per la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, prevede sanzioni penali più severe di quelle applicabili - secondo il prevalente orientamento della Cassazione - in base all'art. 1231 del codice della navigazione, per l'ipotesi - dal giudice 'a quò ritenuta più grave - della conduzione per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi) di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, riguardo alle condizioni di applicabilità del principio di eguaglianza e alla discrezionalità del legislatore, e relativi limiti, in ordine alla configurazione delle fattispecie criminose, va infatti rilevato che le due fattispecie messe a confronto dall'autorità rimettente, essendo diverse sia rispetto allo scopo dell'attività - in un caso diportistico e nell'altro lucrativo - sia rispetto alla tipologia della navigazione - che può riflettersi anche su quella dell'imbarcazione - in un caso non professionale e nell'altro professionale, sia rispetto al titolo la cui mancanza è sanzionata, non solo non sono identiche ma neppure omogenee e pertanto, non potendo l'indicato 'tertium comparationis' essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di per sé, non risulta irragionevole. - Riguardo ai principi su richiamati, v. S. nn. 431/1997, 65/1996, 237/1995 e 139/1984, nonché S. nn. 84/1997, 313/1995, 341/1994 e 333/1991. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 1231 c.nav. · Art. 134 c.nav. · Art. 39 Norme sulla navigazione da diporto

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  • Sentenza n. 192/1990

    Questione infondata
    12 aprile 1990

    La sussistenza, fino all'entrata in vigore della l. n. 171 del 1989 (che ha equiparato le due specie di imbarcazioni, motoscafi ad uso privato e imbarcazioni da diporto, agli effetti della abilitazione alla guida e fiscali) di un diverso regime sanzionatorio per la guida senza patente delle due categorie di imbarcazioni, deve ritenersi giustificata dalla esistenza, per i motoscafi ad uso privato, di una serie di rigorosi divieti per taluni impieghi, e quindi di minore libertà di uso, tali da configurare per essi una situazione di fatto e di diritto ben diversa da quella, più varia ed ampia, e meno controllata, stabilita per le imbarcazioni da diporto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, l. 11 febbraio 1971, n. 50 come modificato dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 39 Norme sulla navigazione da diporto

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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