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Gli stranieri e le societa' estere possono ottenere l'iscrizione di imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5, purche' eleggano domicilio presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono o presso un ente od associazione nautica riconosciuti a norma dell'articolo 45.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986
