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((Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalita' di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia)).

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art7 · fonte su Normattiva