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Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalita' di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723. ((Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia)). I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia.

Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 29 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art7 · fonte su Normattiva