Art. 24 — Doveri del personale imbarcato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Lo Stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al Regio commissario ed al rappresentante imbarcato della forza armata di cui al successivo art. 27 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.
[2]L'equipaggio militare, ed in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che il regolamento sulle Regie navi armate prescrive verso il comandante di Regia nave.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
