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[1]Indennita' nel caso di requisizione per acquisto.

[2]((Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante da parte dello Stato l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennita' e' fatta a cura del Ministero delle comunicazioni, con le norme di cui all'art. 30, anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed e' notificata al proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

[3]Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 12 l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata entra tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

[4]Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'.

[5]Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unita' a favore dell'Istituto per il credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinera', a richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennita' sara' effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il credito navale. In caso di disaccordo in merito decidera' il Consiglio superiore della Marina mercantile.

[6]Nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui nei confronti del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti)).3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601

2

Il Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'1l giugno 1940-XVIII fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."

Regio Decreto 2 febbraio 1943, n. 127

3

Il Regio Decreto 2 febbraio 1943, n. 127 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'11 giugno 1940, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."

Testo in vigore dal 15 aprile 1943 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1943

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1942 al 15 aprile 1943. 13 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante da parte dello Statotolto: , l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, …

Nel caso previsto tolto: dall'ultimo aggiunto: dal penultimo comma dell'art. 12 tolto: la indennita' aggiunto: l'indennita' dovuta al proprietario e' determinatatolto: , entro lo stesso termine di cui al precedente comma aggiunto: entra tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

… il credito navale. In caso di disaccordo in merito decidera' il Consiglio superiore della tolto: marina aggiunto: Marina mercantile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 2 febbraio 1943, n. 127

    Il Regio Decreto 2 febbraio 1943, n. 127 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'11 giugno 1940, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art29 · fonte del testo