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[1]Indennita' nel caso di requisizione per acquisto.

[2]((Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante da parte dello Stato, l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennita' e' fatta a cura del Ministero delle comunicazioni, con le norme di cui all'art. 30, anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed e' notificata al proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

[3]Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 la indennita' dovuta al proprietario e' determinata, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

[4]Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'.

[5]Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unita' a favore dell'Istituto per il credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinera', a richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennita' sara' effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il credito navale. In caso di disaccordo in merito decidera' il Consiglio superiore della marina mercantile.

[6]Nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui nei confronti del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti)).2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601

2

Il Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'1l giugno 1940-XVIII fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 15 aprile 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 27 febbraio 1942. 6 parole tolte, 47 parole aggiunte in 5 capoversi.

… del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennita' e' fatta a cura del Ministero delle comunicazioniaggiunto: , con le norme di cui all'art. 30aggiunto: , anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed e' notificata al proprietario tolto: dalla amministrazione aggiunto: dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

aggiunto: Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 la indennita' dovuta al proprietario e' determinata, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiantetolto: , i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'.

Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unita'tolto: , a favore dell'Istituto per il tolto: Credito aggiunto: credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinera', a … previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il tolto: Credito aggiunto: credito navale. In caso di disaccordo in meritotolto: , decidera' il Consiglio tolto: Superiore aggiunto: superiore della marina mercantile.

Nel caso in cui tolto: l'amministrazione aggiunto: l'Amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, coluitolto: , nei confronti del quale e' stata disposta la requisizionetolto: , ha facolta' di esercitare il diritto di prelazionetolto: , a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601

    Il Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'1l giugno 1940-XVIII fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art29 · fonte del testo