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[1]Determinazione delle indennita'.

[2]Presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione indicati nel precedente articolo 3, determinera', sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di cui all'art. 29, nel caso di requisizione per acquisto, e le quote componenti la parte A di cui all'art. 30, nel caso di requisizione per impiego temporaneo.

[3]Anche quando le varie amministrazioni dello Stato debbono procedere al noleggio di navi o galleggianti, possono rivolgersi al predetto ufficio per le indicazioni di cui sopra per opportuna norma nella trattazione del nolo.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art4 · fonte del testo