Art. 41 — Atto di requisizione
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[1]Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato l'atto di requisizione, che deve contenere le seguenti indicazioni:
[2]1° Ministero che ha effettuato la requisizione;
[3]2° amministrazione dello Stato per conto della quale la requisizione e' stata effettuata;
[4]3° riferimento specifico alle disposizioni della presente legge;
[5]4° nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita';
[6]5° nome del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unita' requisita e relativo domicilio legale;
[7]6° compartimento od ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;
[8]7° tonnellaggio di stazza lorda e netta;
[9]8° porto in cui e' stata effettuata la requisizione;
[10]9° data ed ora della consegna dell'unita' requisita;
[11]10° indennita' dovuta per l'acquisto, o, nel caso di requisizione temporanea, indennita' giornaliera dovuta per la requisizione, con la, specificazione delle singole quote componenti la parte A e di quelle componenti la parte B;
[12]11° accertamento della verifica, eseguita al momento della requisizione, dell'inventario e dei materiali di consumo e indicazione dell'autorita' che ha proceduto a tale verifica a norma del precedente art. 39;
[13]12° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
[14]13° eventuali clausole particolari od accordi speciali;
[15]14° firma, del capo dell'ufficio requisizione.
[16]L'atto di requisizione per impiego temporaneo deve contenere, oltre le indicazioni sopra elencate, anche le seguenti:
- a)particolari modalita' stabilite circa le singole quote eventualmente non comprese nella parte B;
- b)decorrenza dell'indennita' (data e ora della consegna);
- c)personale mercantile, distinto per qualifica e numero, rimasto a bordo dell'unita' requisita secondo l'ordine di requisizione.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 11 giugno 1940
