Art. 41 — Atto di requisizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1940 al 24 luglio 1946. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601.
Abrogato dal 11 giugno 1940
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Abrogato dal 11 giugno 1940
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 11 giugno 1940. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato l'atto di requisizione, che deve contenere le seguenti indicazioni:
tolto: 1° Ministero che ha effettuato la requisizione;
tolto: 2° amministrazione dello Stato per conto della quale la requisizione e' stata effettuata;
tolto: 3° riferimento specifico alle disposizioni della presente legge;
tolto: 4° nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita';
tolto: 5° nome del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unita' requisita e relativo domicilio legale;
tolto: 6° compartimento od ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;
tolto: 7° tonnellaggio di stazza lorda e netta;
tolto: 8° porto in cui e' stata effettuata la requisizione;
tolto: 9° data ed ora della consegna dell'unita' requisita;
tolto: 10° indennita' dovuta per l'acquisto, o, nel caso di requisizione temporanea, indennita' giornaliera dovuta per la requisizione, con la, specificazione delle singole quote componenti la parte A e di quelle componenti la parte B;
tolto: 11° accertamento della verifica, eseguita al momento della requisizione, dell'inventario e dei materiali di consumo e indicazione dell'autorita' che ha proceduto a tale verifica a norma del precedente art. 39;
tolto: 12° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
tolto: 13° eventuali clausole particolari od accordi speciali;
tolto: 14° firma, del capo dell'ufficio requisizione.
tolto: L'atto di requisizione per impiego temporaneo deve contenere, oltre le indicazioni sopra elencate, anche le seguenti:
tolto: a) particolari modalita' stabilite circa le singole quote eventualmente non comprese nella parte B;
tolto: b) decorrenza dell'indennita' (data e ora della consegna);
tolto: c) personale mercantile, distinto per qualifica e numero, rimasto a bordo dell'unita' requisita secondo l'ordine di requisizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 DICEMBRE 1941, N. 1601
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601
Il Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601 ha disposto (con l'articolo 4, comma 2) che "In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dalla stessa legge 13 luglio 1939-XVII l'atto di requisizione e' sostituito dal processo verbale di consegna." Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'11 giugno 1940-XVIII fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art41 · fonte del testo