Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1940

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 11 giugno 1940. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato l'atto di requisizione, che deve contenere le seguenti indicazioni:

tolto: 1° Ministero che ha effettuato la requisizione;

tolto: 2° amministrazione dello Stato per conto della quale la requisizione e' stata effettuata;

tolto: 3° riferimento specifico alle disposizioni della presente legge;

tolto: 4° nome dell'unita' requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalita';

tolto: 5° nome del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unita' requisita e relativo domicilio legale;

tolto: 6° compartimento od ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;

tolto: 7° tonnellaggio di stazza lorda e netta;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: 8° porto in cui e' stata effettuata la requisizione;

tolto: 9° data ed ora della consegna dell'unita' requisita;

tolto: 10° indennita' dovuta per l'acquisto, o, nel caso di requisizione temporanea, indennita' giornaliera dovuta per la requisizione, con la, specificazione delle singole quote componenti la parte A e di quelle componenti la parte B;

tolto: 11° accertamento della verifica, eseguita al momento della requisizione, dell'inventario e dei materiali di consumo e indicazione dell'autorita' che ha proceduto a tale verifica a norma del precedente art. 39;

tolto: 12° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unita' all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;

tolto: 13° eventuali clausole particolari od accordi speciali;

tolto: 14° firma, del capo dell'ufficio requisizione.

tolto: L'atto di requisizione per impiego temporaneo deve contenere, oltre le indicazioni sopra elencate, anche le seguenti:

tolto: a) particolari modalita' stabilite circa le singole quote eventualmente non comprese nella parte B;

tolto: b) decorrenza dell'indennita' (data e ora della consegna);

tolto: c) personale mercantile, distinto per qualifica e numero, rimasto a bordo dell'unita' requisita secondo l'ordine di requisizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 DICEMBRE 1941, N. 1601

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601

    Il Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601 ha disposto (con l'articolo 4, comma 2) che "In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dalla stessa legge 13 luglio 1939-XVII l'atto di requisizione e' sostituito dal processo verbale di consegna." Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto ha efficacia dall'11 giugno 1940-XVIII fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra."

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art41 · fonte del testo