Art. 41 — Atto di requisizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1946 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601.
Abrogato dal 24 luglio 1946
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Articolo abrogato dal regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601.
Abrogato dal 24 luglio 1946
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1940 al 24 luglio 1946.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 571
Il Regio D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 571 nel modificare l'art. 4, comma 1 del Regio Decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, ha conseguentemente disposto che "Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e quelle contenute nel R. decreto 2 febbraio 1943, n 127, recanti modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile, sono prorogate fino alla data che sara' stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri interessati".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art41 · fonte del testo