Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 5 — Specie della requisizione

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[1]La requisizione puo' avere per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.

[2]La requisizione puo' essere fatta per acquisto quando per la durata, per lo scopo cui e' preordinata ovvero per la natura della cosa, l'Amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art5 · fonte del testo