Art. 53 — Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti
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[1]Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, e' punito secondo le disposizioni dell'art. 334 del codice penale.
[2]Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica, la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 3000.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
