Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 55 — Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal Regio commissario o dal comandante militare
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Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal Regio commissario o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 20, 21 e 22 della presente legge, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 2000.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
