Art. 60 — Misure disciplinari
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Oltre le punizioni disciplinari previste dal titolo IV, parte 2ª, del codice per la marina mercantile, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito e' adibito, puo' essere inflitta ai colpevoli, dall'autorita' marittima competente, la misura disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtu' di altre leggi.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
