Art. 61 — Requisizione in tempo di guerra
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[1]Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche dopo che sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, approvata con decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.
[2]Le disposizioni stesse e tutte le altre concernenti la requizione di navi o di galleggianti, possono essere, tuttavia, durante l'applicazione della legge di guerra, integrate o modificate con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
