Art. 8 — Ordine di requisizione
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[1]L'ordine di requisizione o del trasporto obbligatorio preveduto dall'art. 6 e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante ed ha immediata esecuzione. Qualora l'ordine sia stato notificato il capitano o guardiano, esso deve essere, appena possibile notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.
[2]Il capitano o il guardiano deve far registrare dall'Autorita' competente l'ordine sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e darne immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.
[3]Nessun ricorso sospende l'esecuzione dell'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio.
[4]Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni della presente legge nel termine che sara' loro stabilito).
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
