Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 8 — Ordine di requisizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'ordine di requisizione o del trasporto obbligatorio preveduto dall'art. 6 e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante ed ha immediata esecuzione. Qualora l'ordine sia stato notificato il capitano o guardiano, esso deve essere, appena possibile notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.

[2]Il capitano o il guardiano deve far registrare dall'Autorita' competente l'ordine sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e darne immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.

[3]Nessun ricorso sospende l'esecuzione dell'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio.

[4]Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni della presente legge nel termine che sara' loro stabilito).

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art8 · fonte del testo