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Gli insegnamenti, di cui al precedente art. 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276. Gli insegnamenti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 7 febbraio 1961

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1964

    Questione infondata
    7 luglio 1964

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di r…

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 4 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica · Art. 6 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art6 · fonte del testo