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Gli insegnamenti, di cui al precedente art. 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276. Gli insegnamenti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 7 febbraio 1961
