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Gli insegnamenti, di cui al precedente art. 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276. Gli insegnamenti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L L. 30 dicembre 1960, n. 1728
4L L. 30 dicembre 1960, n. 1728 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'art. 3 della predetta legge vengano conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di abilitazione, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine risultante dalle graduatorie compilate secondo le modalita' previste dall'art. 2 della legge 19 marzo 1955, n. 160."
Testo in vigore dal 7 febbraio 1961 al 10 gennaio 1964
