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Gli insegnamenti, di cui al precedente art. 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276. Gli insegnamenti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. 45

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L L. 30 dicembre 1960, n. 1728

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L L. 30 dicembre 1960, n. 1728 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'art. 3 della predetta legge vengano conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di abilitazione, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine risultante dalle graduatorie compilate secondo le modalita' previste dall'art. 2 della legge 19 marzo 1955, n. 160."

L. 27 dicembre 1963, n. 1878

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La L. 27 dicembre 1963, n. 1878 ha disposto (con l'art. 2) che "Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'articolo 6 legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalita', secondo le quali i capi di istituto, nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4, conferiscono, con carattere eccezionale e temporaneo e revocano, in caso di disponibilita' di aspiranti muniti dei titoli prescritti, supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione."

Testo in vigore dal 10 gennaio 1964 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1964

    Questione infondata
    7 luglio 1964

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di r…

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 4 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica · Art. 6 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1961 al 10 gennaio 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1963, n. 1878

    La L. 27 dicembre 1963, n. 1878 ha disposto (con l'art. 2) che "Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'articolo 6 legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalita', secondo le quali i capi di istituto, nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4, conferiscono, con carattere eccezionale e temporaneo e revocano, in caso di disponibilita' di aspiranti muniti dei titoli prescritti, supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art6 · fonte del testo