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Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza provvedono all'inquadramento, all'istruzione e alla disciplina, del personale del Corpo stesso, nonche' alla gestione amministrativa dei reparti.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art1 · fonte del testo