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Ai corsi di aggiornamento di cui al terzo comma del precedente articolo possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti dell'articolo stesso, in misura tripla rispetto alle vacanze previste per l'anno successivo. E' facolta' dell'ufficiale rinunziare, con motivata domanda, per una sola volta in ciascun grado, alla partecipazione al corso di aggiornamento. I programmi e le modalita' per lo svolgimento dei corsi previsti nel terzo comma del precedente articolo sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. I corsi dovranno avere durata non inferiore a giorni novanta per i capitani ed a giorni trenta per i tenenti colonnelli.
Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963
