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((Il Ministro per l'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo)). E' facolta' dell'ufficiale rinunziare, con motivata domanda, per una sola volta in ciascun grado, alla partecipazione al corso di aggiornamento. I programmi e le modalita' per lo svolgimento dei corsi previsti nel terzo comma del precedente articolo sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. I corsi dovranno avere durata non inferiore a giorni novanta per i capitani ed a giorni trenta per i tenenti colonnelli.
Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966
