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((Il Ministro per l'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo)). E' facolta' dell'ufficiale rinunziare, con motivata domanda, per una sola volta in ciascun grado, alla partecipazione al corso di aggiornamento. I programmi e le modalita' per lo svolgimento dei corsi previsti nel terzo comma del precedente articolo sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. I corsi dovranno avere durata non inferiore a giorni novanta per i capitani ed a giorni trenta per i tenenti colonnelli.

Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963. 22 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: Aiaggiunto: Il Ministro per l'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al tolto: terzo aggiunto: secondo comma del precedente articolo tolto: possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti dell'articolo stesso, in misura tripla rispetto alle vacanze previste per l'anno successivo. E' facolta' dell'ufficiale rinunziare, con motivata domanda, per una sola volta in ciascun …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art63 · fonte del testo