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Il numero degli ufficiali da valutare e' determinato, ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo ed in numero comunque non inferiore a quattro, quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, ed in misura pari al doppio delle vacanze stesse, quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano e di tenente. Qualora nel corso dell'anno si verifichino altre vacanze oltre quelle previste e non vi siano ufficiali gia' scrutinati ed idonei all'avanzamento, puo' farsi luogo alla determinazione di un ulteriore numero di ufficiali da, sottoporre a valutazione, secondo i limiti stabiliti dal comma precedente. Per l'avanzamento al grado di maggiore generale sono sottoposti a valutazione tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo. L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia all'avanzamento stesso Sulla domanda decide il Ministro, in relazione alle esigenze di servizio. Qualora la domanda venga accolta, l'ufficiale e' non idoneo all'avanzamento a tutti gli effetti.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 14 aprile 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art65 · fonte del testo