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Il numero degli ufficiali da valutare e' determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ((al grado di capitano)). Qualora nel corso dell'anno si verifichino altre vacanze oltre quelle previste e non vi siano ufficiali gia' scrutinati ed idonei all'avanzamento, puo' farsi luogo alla determinazione di un ulteriore numero di ufficiali da, sottoporre a valutazione, secondo i limiti stabiliti dal comma precedente. Per l'avanzamento ai gradi di tenente generale e di maggior generale ispettore sono sottoposti a valutazione, rispettivamente, tutti i maggiori generali ispettori e tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo. L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia all'avanzamento stesso Sulla domanda decide il Ministro, in relazione alle esigenze di servizio. Qualora la domanda venga accolta, l'ufficiale e' non idoneo all'avanzamento a tutti gli effetti.

Testo in vigore dal 1 luglio 1964 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 1 luglio 1964. 7 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento tolto: ai gradi di capitano o di tenente aggiunto: al grado di capitano. Qualora nel corso dell'anno si verifichino altre vacanze oltre quelle previste e non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art65 · fonte del testo