Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1958 al 12 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

((Il numero degli ufficiali da valutare e' determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente)). Qualora nel corso dell'anno si verifichino altre vacanze oltre quelle previste e non vi siano ufficiali gia' scrutinati ed idonei all'avanzamento, puo' farsi luogo alla determinazione di un ulteriore numero di ufficiali da, sottoporre a valutazione, secondo i limiti stabiliti dal comma precedente. Per l'avanzamento al grado di maggiore generale sono sottoposti a valutazione tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo. L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia all'avanzamento stesso Sulla domanda decide il Ministro, in relazione alle esigenze di servizio. Qualora la domanda venga accolta, l'ufficiale e' non idoneo all'avanzamento a tutti gli effetti.

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 12 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 14 aprile 1958. 6 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Il numero degli ufficiali da valutare e' determinatotolto: , aggiunto: il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo tolto: ed in numero comunque aggiunto: e in numero non inferiore a quattrotolto: , quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, tolto: ed aggiunto: e in misura pari al doppio delle vacanze stessetolto: , quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano tolto: e aggiunto: o di tenente. Qualora nel corso dell'anno si verifichino altre vacanze oltre quelle previste …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art65 · fonte del testo