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I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati da una Commissione di avanzamento composta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'8°, o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello di maggiore. Per l'avanzamento al grado di maggiore generale, la Commissione di avanzamento e' presieduta dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato, ed e' composta dal capo della polizia, dal vice capo della polizia e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia; Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'8°. Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato. I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri.
Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963
