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La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, di cui all'art 66:

  • a)dai vice brigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza congedati, provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale;
  • b)dai marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con tale grado;
  • c)dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto del loro collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', o all'atto della loro cessazione dal servizio per uno dei motivi di cui ai numeri 20 e 30 dell'art. 276 del regolamento del Corpo e con diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo all'uopo prescritto. Oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, gli interessati, per poter conseguire la nomina a sottotenente della riserva, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
  • 1)non aver superato all'atto della domanda l'eta' di anni 61;
  • 2)aver riportato la classifica di "ottimo" nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio di servizio;
  • 3)essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva;
  • 4)essere riconosciuti dalla Commissione di avanzamento degni e meritevoli del grado, anche per posizione sociale e condotta tenuta durante la permanenza in congedo. I sottufficiali che, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, vengono nominati sottotenenti della riserva ai sensi del presente articolo, conservano il trattamento di quiescenza, loro spettante a norma delle disposizioni in vigore, alla data della cessazione del servizio come sottufficiali. Ad essi non compete la speciale indennita' di cui all'art. 48.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art94 · fonte del testo