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Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, e' prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale. In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c). Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto puo' essere ceduto dall'affittuario ad uno o piu' componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempreche' sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo. Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini, entro il secondo grado, anche se non conviventi.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Testo in vigore dal 9 marzo 1972 al 29 dicembre 1977
