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Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972
