Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1972 al 3 agosto 1972. Leggi il testo vigente →
Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto e' determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dell'articolo 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla commissione. Qualora la qualita' e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potra' determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualita' e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale. Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purche' questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo indicato nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge. Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non e' stata corrisposta l'indennita' prevista dal secondo comma dello articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Testo in vigore dal 9 marzo 1972 al 3 agosto 1972
