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Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto e' determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dell'articolo 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla commissione. 3 Qualora la qualita' e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potra' determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualita' e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale. Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purche' questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo indicato nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge. Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non e' stata corrisposta l'indennita' prevista dal secondo comma dello articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Corte Costituzionale con la sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155
3La Corte Costituzionale con la sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori".
Testo in vigore dal 3 agosto 1972 al 29 dicembre 1977
