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In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale. Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. Il comitato e' altresi' consultato annualmente sui programmi delle piu' importanti esercitazioni, per la definizione delle localita' e delle modalita' di svolgimento, e sull'impiego dei poligoni della regione fino alla acquisizione delle aree di cui ai commi seguenti. Il comitato dovra' inoltre definire, entro cinque anni, in ciascuna regione le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco in aree che dovranno essere espropriate dall'amministrazione militare per la costituzione di poligoni di tiro permanenti. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del tesoro designati dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro e' nominato un supplente. Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. Delle riunioni del comitato e' redatto verbale che conterra' le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni. Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 21 maggio 1987

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 167/1987

    Illegittimità dichiarata
    15 maggio 1987

    La portata complessiva dell'art. 3, L. n. 898 del 1976 - il quale affida ad atti bilateriali l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale regionali (o delle Province autonome) e le esigenze dell'amministrazione centrale della difesa - non e` intaccata dal previsto potere del Ministro della difesa di decidere, salva ogni diversa competenza degli enti di autonomia, in ordine ai "programmi" di installazioni militari e relative limitazioni; tanto piu` che detto potere riguarda il solo caso di proposte alternative da parte degli enti territoriali e dell'autorita` militare, e non esclude l'eventuale riesame della decisione da parte del Consiglio dei Ministri con l'intervento del Presidente della Regione (o della Provincia autonoma) interessata. Ne` puo` ritenersi che, nella Provincia di Bolzano, lo stesso potere riguardi i soli territori dei Comuni elencati nell'art. 22 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 22; 16 e 107, del medesimo Statuto - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 24 dicembre 1976 n. 898, impugnato per assunta violazione di competenze proprie delle Province autonome). - v. S. n. 286/1985.

    Art. 3 Testo unico costituzionali · Art. 3 Nuova regolamentazione delle servitu' militari

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art3 · fonte del testo