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((In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni)). Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale. Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. ((Il comitato e' altresi' consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa)). ((Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali)). Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. ((Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti)). ((Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale)). Per ogni membro e' nominato un supplente. Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. Delle riunioni del comitato e' redatto verbale che conterra' le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni. Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 7- 15 maggio 1987, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1987,n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, comma settimo, della precitata legge statale n. 898 del 1976, nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono designati dalla Giunta provinciale rispettiva

Testo in vigore dal 23 maggio 1990 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 167/1987

    Illegittimità dichiarata
    15 maggio 1987

    La portata complessiva dell'art. 3, L. n. 898 del 1976 - il quale affida ad atti bilateriali l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale regionali (o delle Province autonome) e le esigenze dell'amministrazione centrale della difesa - non e` intaccata dal previsto potere del Ministro della difesa di decidere, salva ogni diversa competenza degli enti di autonomia, in ordine ai "programmi" di installazioni militari e relative limitazioni; tanto piu` che detto potere riguarda il solo caso di proposte alternative da parte degli enti territoriali e dell'autorita` militare, e non esclude l'eventuale riesame della decisione da parte del Consiglio dei Ministri con l'intervento del Presidente della Regione (o della Provincia autonoma) interessata. Ne` puo` ritenersi che, nella Provincia di Bolzano, lo stesso potere riguardi i soli territori dei Comuni elencati nell'art. 22 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 22; 16 e 107, del medesimo Statuto - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 24 dicembre 1976 n. 898, impugnato per assunta violazione di competenze proprie delle Province autonome). - v. S. n. 286/1985.

    Art. 3 Testo unico costituzionali · Art. 3 Nuova regolamentazione delle servitu' militari

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1987 al 23 maggio 1990. 50 parole tolte, 147 parole aggiunte.

In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi tolto: alla armonizzazione aggiunto: all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale tolto: della regione aggiunto: e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. Nel Trentino-Alto Adige … all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. Il comitato e' altresi' consultato tolto: annualmente sui programmi delle piu' importanti esercitazioni aggiunto: semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita' tolto: eaggiunto: , degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, tolto: e aggiunto: nonche' sull'impiego dei poligoni della regione tolto: fino alla acquisizione delle aree di cui ai commi seguenti. Il comitato dovra' inoltre definire, entro cinque anni, in ciascuna regioneaggiunto: . Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni tolto: militari di tiro a fuoco tolto: in aree che dovranno essere espropriate dall'amministrazione militare aggiunto: nella regione per la costituzione di poligoni tolto: di tiro permanentiaggiunto: , utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. aggiunto: Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti. Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa tolto: eaggiunto: , da un rappresentante del Ministero del tesoroaggiunto: , da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministritolto: , e da sei aggiunto: e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art3 · fonte del testo