[1]Alle merci ammesse in via permanente alla importazione temporanea per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei, sono aggiunte le seguenti:

[2]Qualita' delle merci

[3]Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea

[4]Quantita' minima ammessa all'imp. temp.

[5]Termine massimo per la riesportazione

[6]1. Acciaio in fili e in verghe (vergella) ricoperti con lamine di rame (copper weld)

[7]Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici kg. 100

[8]2 anni

[9]2. Ferro in nastri lami- nati a caldo

[10]Per la fabbricazione dei fili e dei cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei kg. 100

[11]2 anni

[12]3. Rame in trafilati di diametro fino a milli- metri 10 ed in vergella laminata

[13]Per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei kg. 100

[14]2 anni

[15]4. Resine sintetiche speciali (cloruro di polivinile)

[16]Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici kg. 100

[17]1 anno

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;205~art2 · fonte del testo