[1]E' concessa, fino al 31 dicembre 1952, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:
[2]Qualita della merce
[3]Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea
[4]Quantita minima ammessa alla imp. temp.
[5]Termine massimo per la riespor- tazione
Testo vigente dal 18 luglio 1951
