Le concessioni permanenti d'importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai controsegnati provvedimenti di legge, sono modificate ed estese come appresso:

  • a)apparecchi di soneria detti "carillons" (regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47), per essere montati su orologi a sveglia, scatole, giocattoli, portasigarette, portagioie e altri soprammobili. Quantita minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata. Termine massimo per la riesportazione: sei mesi;
  • b)filati di cotone, mercerizzati o non, misuranti piu' di 20.000 metri per mezzo chilogrammo (legge 24 novembre 1949, n. 920), per la fabbricazione di calze, calzini e maglierie in genere. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 50. Termine massimo per la riesportazione: un anno;
  • c)materiali metallici (regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, e regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 525, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 934), per la costruzione di autoveicoli in genere, anziche' dello sole automobili, e di parti staccate di autoveicoli. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata. Termine massimo per la riesportazione: due anni.
  • d)rottami di rame, di ottone e di bronzo (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere rifusi e ridotti in pani, lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: sei mesi;
  • e)tessuti di cotone o misti con cotone (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25. Termine massimo per la riesportazione; un anno;
  • f)tessuti di seta, di fibre artificiali e di cascami di rayon (sniafiocco) o misti con seta, con fibre artificiali e con cascami di rayon (sniafiocco) in misura non inferiore al 12 per cento (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere candeggiati, stampati, tinti, cilindrati, apparecchiati, marezzati, impermeabilizzati e sottoposti ad ogni altra operazione di finitura, quali la goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25. Termine massimo per la riesportazione: un anno.

Testo vigente dal 18 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-05;540~art3 · fonte del testo