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L'ammontare del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, e' costituito:

  • a)da una quota fissa di lire 315 miliardi annui;
  • b)da una quota variabile, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa di lire 315 miliardi, dell'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975 e risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese;
  • c)da una ulteriore quota variabile, determinata con la legge di bilancio, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare per le quali e' prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalita' di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo. In sede di prima applicazione, affluiscono al fondo gli stanziamenti annuali previsti a favore delle regioni dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, n. 317.

Testo in vigore dal 5 giugno 1976 al 22 dicembre 2008

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