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La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' elevata a L. 10.000.000.1 ((Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso.))2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 novembre 1975, n. 624

1

La L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto(con l'art. 1)che "la decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e' fissata al 1 gennaio 1973"; inoltre ha disposto (con l'art. 2) che " La medesima elargizione prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975".

L. 13 agosto 1980, n. 466

2

La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la speciale elargizione di cui al presente articolo e successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, e' elevata a lire 100 milioni.

Testo in vigore dal 6 settembre 1980 al 13 gennaio 2004

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1973-10-27;629~art3 · fonte su Normattiva