Art. 21 — Scuola dell'obbligo
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Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui e' assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalita' stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1994 al 20 settembre 2025
