Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 21 — Scuola dell'obbligo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1994 al 20 settembre 2025. Leggi il testo vigente →

Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui e' assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalita' stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1994 al 20 settembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art21 · fonte su Normattiva