Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002. 44 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le Commissioni indicate nei precedenti articoli 1 e 5, allorche' prendono in esame pratiche relative al personale militare e civile appartenente alla Amministrazione della pubblica sicurezza, sono integrate da un ufficiale medico di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con voto consultivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art10bis · fonte del testo