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((Le Commissioni indicate nei precedenti articoli 1 e 5, allorche' prendono in esame pratiche relative al personale militare e civile appartenente alla Amministrazione della pubblica sicurezza, sono integrate da un ufficiale medico di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con voto consultivo)). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485

6

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 22 gennaio 2002

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