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[1]((Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al primo comma dell'articolo 11)).
[2]Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi oltre il presidente nelle sedute plenarie e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.
[3]6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485
6Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010
