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[1]((Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al primo comma dell'articolo 11)).

[2]Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi oltre il presidente nelle sedute plenarie e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.

[3]6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485

6

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2007

    Questione inammissibile
    3 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11- bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo , il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11- bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 108 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1966 al 20 gennaio 1981. 5 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Il tolto: Collegio aggiunto: collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta tolto: di aggiunto: da un maggior generale aggiunto: o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al tolto: quarto comma dell'art. aggiunto: primo comma dell'articolo 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art11bis · fonte del testo