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[1]Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e' istituito un Collegio medico-legale composto da un generale medico e da quattro ufficiali medici superiori del Regio esercito o della Regia marina, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo, o tra i professori universitari che abbiano prestato servizio durante la guerra pur non appartenendo alle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina, chirurgia, oculistica; otorinolaringoiatria e neuropatologia. La nomina dei membri del Collegio e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, di concerto con quello della marina.
[2]Il Presidente del Collegio medico-legale potra' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo e dovra' farlo quando l'interessato lo richieda.
[3]La scelta dello specialista sara' fatta dal Presidente del Collegio medico.
[4]Potra' essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio. L'ufficio di segretario del Collegio sara' affidato ad un maggiore o capitano medico in servizio permanente del Regio esercito.
Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 1 novembre 1940
