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[1]Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e' istituito un Collegio medico-legale composto da un generale medico e da quattro ufficiali medici superiori del Regio esercito o della Regia marina, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo, o tra i professori universitari che abbiano prestato servizio durante la guerra pur non appartenendo alle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina, chirurgia, oculistica; otorinolaringoiatria e neuropatologia. La nomina dei membri del Collegio e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, di concerto con quello della marina.

[2]Il Presidente del Collegio medico-legale potra' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo e dovra' farlo quando l'interessato lo richieda.

[3]La scelta dello specialista sara' fatta dal Presidente del Collegio medico.

[4]Potra' essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio. L'ufficio di segretario del Collegio sara' affidato ad un maggiore o capitano medico in servizio permanente del Regio esercito.

Testo in vigore dal 18 marzo 1926 al 1 novembre 1940

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2007

    Questione inammissibile
    3 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11- bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo , il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11- bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 108 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art11 · fonte del testo