Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 1940 al 30 gennaio 1966. Leggi il testo vigente →

[1]((Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e' istituito un Collegio medico legale, composto da un generale medico del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito, due della Regia marina, uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei componenti il Collegio e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello della Regia marina e con quello della Regia aeronautica.

[2]Il presidente del Collegio medico legale potra' chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.

[3]Potra' essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio.

[4]L'ufficio di segretario del Collegio sara' affidato ad un maggiore o tenente colonnello medico in servizio permanente del Regio esercito)).

Testo in vigore dal 1 novembre 1940 al 30 gennaio 1966

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2007

    Questione inammissibile
    3 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11- bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo , il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11- bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 108 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1940

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1926 al 1 novembre 1940. 56 parole tolte, 40 parole aggiunte in 4 capoversi.

Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e' istituito un Collegio medicotolto: - legale aggiunto: legale, composto da un generale medico tolto: e da quattro aggiunto: del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito tolto: oaggiunto: , due della Regia marina, aggiunto: uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedotolto: , o tra i professori universitari che abbiano prestato servizio durante la guerra pur non appartenendo alle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicinatolto: , chirurgia, oculistica; otorinolaringoiatria e neuropatologia aggiunto: generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei tolto: membri del aggiunto: componenti il Collegio e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro tolto: della aggiunto: per la guerra, di concerto con quello della tolto: marina aggiunto: Regia marina e con quello della Regia aeronautica.

Il tolto: Presidente aggiunto: presidente del Collegio medicotolto: - legale potra' richiedere aggiunto: legale potra' chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo tolto: e dovra' farlo quando l'interessato lo richieda.

tolto: La scelta dello specialista sara' fatta dal Presidente del Collegio medico.

L'ufficio di segretario del Collegio sara' affidato ad un maggiore o tolto: capitano aggiunto: tenente colonnello medico in servizio permanente del Regio esercito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;416~art11 · fonte del testo