Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 1940 al 30 gennaio 1966. Leggi il testo vigente →
[1]((Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e' istituito un Collegio medico legale, composto da un generale medico del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito, due della Regia marina, uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei componenti il Collegio e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello della Regia marina e con quello della Regia aeronautica.
[2]Il presidente del Collegio medico legale potra' chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.
[3]Potra' essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio.
[4]L'ufficio di segretario del Collegio sara' affidato ad un maggiore o tenente colonnello medico in servizio permanente del Regio esercito)).
Testo in vigore dal 1 novembre 1940 al 30 gennaio 1966
